Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)

  • VISTA la Direttiva UE/2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni dell’Unione Europea;
  • VISTO il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»;
  • VISTE le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, approvate da ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;

CEPI ha predisposto un canale interno che consente la presentazione delle segnalazioni whistleblowing sia mediante modalità scritta che modalità orale garantendo la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto comportamenti, atti o omissioni che costituiscono violazioni di leggi nazionali ed europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della società, commessi nel contesto lavorativo di CEPI. La normativa prevede che il segnalante possa segnalare sia violazioni di norme nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231) sia violazioni della normativa europea. É possibile inoltre presentare segnalazioni anonime.

CEPI garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, del segnalato e di eventuali altre persone coinvolte o citate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e di ogni informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, l’identità del segnalante. CEPI garantisce inoltre misure di protezione al segnalante e a tutte le persone coinvolte mediante il divieto espresso di porre in essere qualsiasi genere di minaccia, ritorsione, sanzione non motivata o discriminazione nei confronti del Segnalante, del Segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

Le segnalazioni non circostanziate non saranno prese in considerazione.